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Regolarizzazione ed emersione dei rapporti di lavoro

Dal 1 Giugno 2020 al 15 luglio 2020 sarà possibile presentare in via straordinaria istanza di richiesta di permesso di soggiorno per favorire l’emersione di rapporti di lavoro illeciti nelle seguenti attività:

Possono presentare la domanda:

  1. I  datori di lavoro possono fare domanda per assumere cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale oppure per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, da regolarizzare. I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotografici e dattiloscopici oppure devono aver soggiornato in Italia  prima dell’8 marzo e successivamente a questa data non devono aver lasciato il territorio nazionale.
  2. I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 – non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno – possono chiedere un permesso di soggiorno temporaneo valido nel territorio nazionale dalla durata di 6 mesi.

I cittadini stranieri che fanno richiesta devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo e devono aver svolto attività di lavoro sopra elencate.

Se durante i 6 mesi del permesso di soggiorno temporaneo il cittadino straniero ottiene un contratto di lavoro subordinato (in agricoltura, pesca, allevamento, assistenza alla persona o lavoro domestico) il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le domande potranno essere fatte – nelle modalità definite dal ministero degli interni –  presso:

  1. Lo sportello unico per l’immigrazione.
  2. La questura per il rilascio dei permessi di soggiorno.

Le istanze potranno essere presentate previo pagamento di un contributo forfettario di 500 € da parte delle aziende a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedrua di emersione per ciascun lavoratore. In caso di richiesta da cittadini stranieri il costo è invece di 160 €.

Le istanze sono inammissibili se:

– Presentate da un datore di lavoro condannato negli ultimi cinque anni per favoreggiamento immigrazione clandestina, reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o minori da impiegare in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

– Il datore di lavoro non sottoscrive il contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione o se non assume il lavoratore straniero.

Non sono ammessi i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione, che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello stato, che risultino condannati anche con sentenza non definitiva per delitti contro la libertà personale, per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o altri reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Non sono ammessi stranieri che siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico tenendo conto di eventuali condanne.

Dall’entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per:

  1. Impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione.
  2. Ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

Durante la definizione dei procedimenti di regolarizzazione il cittadino straniero non può essere espulso tranne che per gravi motivi.